Il segnalante che rende nota la propria identità o la cui identità viene successivamente accertata e che non è soggetto ad alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 7 gode delle seguenti misure di protezione:

  • obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante;
  • protezione contro le ritorsioni;
  • divieto di misure discriminatorie; l
  • a segnalazione giustifica la violazione dell’obbligo di segreto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 179/2017;
  • non punibilità in relazione alla possibile violazioni della riservatezza, del diritto d’autore e della protezione dei dati ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

Le ragioni che hanno spinto il segnalante a fare una segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

I segnalanti che sono venuti a conoscenza di atti illeciti nel corso del loro rapporto di lavoro e li hanno successivamente segnalati o denunciati non devono subire alcuna delle seguenti ritorsioni:

  • licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
  • retrocessione o mancata promozione;
  • cambio  di  mansione,  cambio  di  luogo  di  lavoro,  riduzione  dello  stipendio,  modifica dell’orario di lavoro;
  • sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all’accesso alla formazione;
  • valutazione negativa delle prestazioni o rilascio di referenze negative;
  • adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, comprese quelle pecuniarie;
  • coercizione, intimidazione, molestie/bullismo o ostracismo;
  • discriminazione o altro trattamento sfavorevole;
  • mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora il dipendente avesse una ragionevole aspettativa di tale conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato;
  • danno, compreso il danno alla reputazione, in particolare sui social media, o le perdite economiche o finanziarie;
  • l’inclusione del segnalante in elenchi non autorizzati basati su un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare che l’informatore non sia più impiegato nel settore o nell’industria in questione; la risoluzione anticipata o l’annullamento di un contratto per beni e servizi; la revoca di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoporsi a un accertamento psichiatrico o medico.