Il segnalante che rende nota la propria identità o la cui identità viene successivamente accertata e che non è soggetto ad alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 7 gode delle seguenti misure di protezione:
- obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante;
- protezione contro le ritorsioni;
- divieto di misure discriminatorie; l
- a segnalazione giustifica la violazione dell’obbligo di segreto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 179/2017;
- non punibilità in relazione alla possibile violazioni della riservatezza, del diritto d’autore e della protezione dei dati ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.
Le ragioni che hanno spinto il segnalante a fare una segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
I segnalanti che sono venuti a conoscenza di atti illeciti nel corso del loro rapporto di lavoro e li hanno successivamente segnalati o denunciati non devono subire alcuna delle seguenti ritorsioni:
- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione o mancata promozione;
- cambio di mansione, cambio di luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell’orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all’accesso alla formazione;
- valutazione negativa delle prestazioni o rilascio di referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, comprese quelle pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie/bullismo o ostracismo;
- discriminazione o altro trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora il dipendente avesse una ragionevole aspettativa di tale conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- danno, compreso il danno alla reputazione, in particolare sui social media, o le perdite economiche o finanziarie;
- l’inclusione del segnalante in elenchi non autorizzati basati su un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare che l’informatore non sia più impiegato nel settore o nell’industria in questione; la risoluzione anticipata o l’annullamento di un contratto per beni e servizi; la revoca di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoporsi a un accertamento psichiatrico o medico.