Le misure di protezione si applicano:

  • ai segnalanti; ai facilitatori;
  • alle persone che svolgono lo stesso lavoro del segnalante e che sono legate a quest’ultimo da vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado;
  • a colleghi che svolgono lo stesso lavoro del segnalante e con i quali il segnalante si rapporta abitualmente e in modo continuativo;
  • agli enti per i quali i segnalanti lavorano (es. fornitori) e agli enti che operano nello stesso ambito di lavoro dei segnalanti.